venerdì 21 gennaio 2011

Immigrazione

Solo la traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dallo straniero è requisito di validità dell’atto medesimo. Nel caso in cui è impossibile reperire un traduttore in tale lingua, si dovrà dar luogo alla traduzione in una delle lingue previste per la redazione dell’atto (inglese, francese, spagnolo). Ne consegue che, spetta al giudice di merito verificare che il provvedimento sia stato tradotto in una lingua conoscibile dallo straniero. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 7564/2008.