domenica 5 febbraio 2012

Violenza sessuale di gruppo

Sta facendo molto discutere la recente sentenza della Corte di Cassazione [1] la quale ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale [2] - di cui segue il dispositivo - ha fissato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni, sono allo stesso modo applicabili anche alla violenza sessuale di gruppo [3], giacché quest’ultima condotta delittuosa presenta delle caratteristiche essenziali non difformi da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio. Ora, è naturale che un provvedimento di tal portata generi un certo allarme sociale e indignazione tra i non addetti ai lavori, ma da un’attenta lettura del combinato disposto delle due soprarichiamate sentenze ci si accorge, di fatto, che la Cassazione nulla poteva fare di diverso rispetto a quanto deciso. Ancora una volta appare evidente, secondo il mio punto di vista, come la disattenzione del legislatore è in grado di generare dei vuoti normativi i quali, di conseguenza, permettono, in uno Stato di diritto, anche di assistere a decisioni giurisprudenziali discutibili sotto un profilo sociale, ma assolutamente corrette sotto un profilo giuridico.


[1] Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 20 gennaio 2012 - 1 febbraio 2012, n 4377 (in E-Learning – Processo Penale).


[2] Dispositivo. La Corte Costituzionale; riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Cfr. Corte Costituzionale - Sentenza 7-21 luglio 2010, n. 265 (in E-Learning – Processo Penale).


[3] Codice Penale. Art. 609 octies - Violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis [...] Cfr. Dei delitti contro la libertà personale e individuale - Dei delitti contro la personalità individuale (in E-Learning – Processo Penale).