Investigazioni difensive

Con la Sentenza n. 1399 del 14 dicembre 2011, depositata il 17 gennaio 2012, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la richiesta, effettuata ai sensi dell’art. 391 bis, comma 11 [1] del Codice di procedura penale, diretta a che il Gip proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si intende che la persona sia ascoltata (Massimario Corte Suprema di Cassazione). Ora, nonostante i molti anni trascorsi ad occuparmi di indagini difensive, nutro sempre un certo disagio quando mi accingo a commentare decisioni giurisprudenziali di questo tipo. Infatti, da una parte sono tentato a denunciare l’ennesima disattesa verso l’art. 111 della Costituzione [2]; mentre dall’altra non posso celare, almeno per quella che è la mia esperienza sul campo, una certa leggerezza - o forse anche peggio - di alcune difese relativamente l’utilizzo di questo strumento (le investigazioni difensive) per la ricerca della prova, quale contributo per l’accertamento della verità. Il risultato di questa seconda riflessione è rappresentato dal costante e implacabile svilimento dell'istituto giuridico sopra richiamato.


[1] Art. 391-bis C.p.p. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore. Comma 11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.


[2] Art. 111 Cost. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale […] Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato […] abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore […] Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova […].

Usura, estorsioni e crisi

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012 la Legge 27 gennaio 2012, n. 3; recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Uno strumento necessario per porre rimedio, si spera, alle situazioni di sovraindebitamento in cui possono venirsi a trovare consumatori, piccole e medie imprese.

L’utopia della semplificazione

Dal Primo gennaio 2012, la Pubblica Amministrazione non può più richiedere, ovvero accettare certificati dai propri utenti, fatta eccezione per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Tale documento, infatti, non è autocertificabile. Questo, in breve, il contenuto della nota emanata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datata 16 gennaio 2012. Ora, se è pur vero che la puntualizzazione si è resa necessaria in seguito all’inesatta interpretazione del D.P.R. n. 445/2000, riformato dalla Legge n. 183/2011 in tema stabilità, mi pare altresì ragionevole ritenere che il legislatore, anche in fase di elaborazione del cosiddetto Milleproroghe, potesse fare un ragionamento diverso proprio per quanto riguarda il DURC. Di fatto, quando si affrontano certi temi, bisognerebbe anche tener conto del momento storico sociale in cui si vive. Il DURC, interessante strumento per la lotta al lavoro nero, si è trasformato per le imprese serie in un cappio al collo degli imprenditori per bene. Ciò per il semplice motivo che la Pubblica Amministrazione, non essendo in grado di pagare i creditori in tempi ragionevoli, mette questi ultimi in condizioni d’inadempienza contributiva. Il risultato? È sotto gli occhi di tutti. DURC negato equivale non solo a non poter riscuotere dalla stessa Pubblica Amministrazione, ma significa anche non poter nemmeno presentare domanda di pagamento. Ossia paralisi generale del sistema economico. Trovare quindi un'altra forma di contrasto al fenomeno della mano d’opera sommersa, sarebbe, specie in un momento di crisi come quello attuale, il minimo che un legislatore attento possa fare.


Ulteriore nota INAIL e INPS del 26 gennaio 2012, n. 573


A partire dal 1° gennaio 2012 la Pubblica Amministrazione non può più richiedere (né accettare) certificati dai propri utenti, eccezion fatta per il DURC. Questo documento non è autocertificabile, almeno per quanto riguarda i lavori edili privati e quelli pubblici con valore superiore ai 20mila euro. Pagina aggiornata al 31 gennaio 2012

Restauro del Colosseo

Secondo quanto riportato da “il Messaggero” online - Martedì 17 gennaio 2012, ultimo aggiornamento ore 20:29 [Fonte] - la Uil beni culturali avrebbe ritirato l’esposto presentato nei giorni scorsi alla magistratura ordinaria e alla Corte dei Conti, relativamente al contratto di sponsorizzazione del Colosseo firmato dal ministero dei Beni culturali con il patron della Tod’s Diego Della Valle. Similmente, il Codacons ha notificato al Tribunale Amministrativo Regionale un atto di motivi aggiunti con annessa istanza di convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione. Fin qui la cronaca. Ora, senza entrare nella vicenda in termini di analisi sulla reale o meno ipotesi di reato - non è questo il punto - pongo l’attenzione su alcuni aspetti a mio modo di vedere interessanti. Come primo punto, vorrei ricordare o fare osservare come alcuni reati - tipo quelli rubricati tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal Libro II - Titolo II - Capo I del Codice penale - sono perseguibili d’ufficio, ovverosia l’Autorità Giudiziaria procede al mero ricevimento della notitia criminis. Ne deriva, pertanto, che a nulla valgono eventuali remissioni o quant’altro. Come secondo punto, invece, pongo l’accento sulle parole pronunciate dal sindaco capitolino, secondo cui ringrazierebbe i rappresentanti delle suindicate associazioni per aver ritirato l’esposto. Riconoscendo quindi loro senso di responsabilità e buona volontà quale punto di riferimento importante.


A fronte di tutto ciò, mi sembra pertanto ragionevole fare alcune seguenti riflessioni.


1) Chi ha presentato l’esposto, che tipo di preventive valutazioni ha fatto in termini giuridici? Nel senso, esiste o no una reale e forte ipotesi di reato nell’agire degli attori interessati alla vicenda?


2) Allo stesso modo, che tipo di preventive valutazioni sono state fatte in termini sociologici? Sottolineo sociologici. Perché laddove un privato si fa carico di recuperare un patrimonio pubblico, mondiale oserei aggiungere, di ingente valore non solo economico, una rilevanza in termini di impatto sociale l’avrà pure tale azione e conseguenza della stessa!


3) Detto questo, alla luce di ciò, perché fare un passo indietro? Incoerenza? Pressioni? Scarsa valutazione preventiva del fenomeno con conseguente agire d’impeto? Non lo sappiamo.


4) Infine, esiste in questa vicenda una questione etica?


Ecco, tutto questo mi sembra un ottimo spunto di riflessione.

I crimini agroalimentari

Intendo dare risalto ad un fenomeno poco conosciuto dai più, ma che, nella realtà, inconsapevolmente, tutti o quasi tutti i cittadini ne sono in qualche maniera coinvolti. Infatti, è stato presentato da Eurispes e Coldiretti il Primo Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia. Lo stesso si occupa del fenomeno della criminalità organizzata che agisce nel comparto agroalimentare, il quale crea un vero e proprio business parallelo e finisce, come intuibile, per arrivare sulle tavole degli italiani aumentando i prezzi e riducendo la qualità dei prodotti acquistati dai consumatori, danneggiando inoltre anche le imprese legali. Secondo il Rapporto Eurispes-Coldiretti, il volume d'affari complessivo dell'agromafia è quantificabile in 12,5 miliardi di euro (5,6% del totale), di cui: 3,7 miliardi di euro da reinvestimenti in attività lecite (30% del totale) e 8,8 miliardi di euro da attività illecite (70% del totale). Dati che fanno riflettere! Come evidente, le organizzazioni criminali di stampo mafioso tendono a potenziare la loro azione penetrativa nel mondo imprenditoriale e nell’economia legale, dimostrando al tempo stesso, quindi, una particolare capacità di modernizzazione e di visione dello sviluppo tecnologico e delle trasformazioni economico-finanziarie (Eurispes).

Le folle elettorali

Le folle elettorali, ovverosia la collettività chiamata a eleggere i propri rappresentanti, siano essi in ambito politico, associazionistico o di altra natura, sono, di fatto, delle folle eterogenee, le quali caratteristiche principali che le contraddistinguono da altre sono l’incapacità al ragionamento, l’assenza di spirito critico, l’irritabilità, la credulità e il semplicismo. Questo, in modo più ampio, lo scrisse Gustave Le Bon nell’opera Psicologia delle Folle, pubblicata per la prima volta a Parigi nel lontano 1895. Sembra ragionevolmente impossibile smentire la circostanza secondo la quale oggi, molti anni dopo, nulla è cambiato. Almeno secondo il mio punto di vista.