Migranti ed espulsioni collettive

È di pochi giorni fa la notizia - alla quale sono seguite aspre polemiche - secondo cui la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per i respingimenti dei migranti verso la Libia dell’allora Mohammar Gheddafi. Fatto accaduto nel maggio 2009. In buona sostanza i giudici di Strasburgo hanno deciso che il governo italiano - quindi il contribuente - dovrà pagare 15mila euro a testa, oltre spese legali, a un gruppo di ventiquattro profughi africani, come risarcimento per i danni subiti. Secondo la ricostruzione dei fatti, i profughi furono intercettati a sud di Lampedusa e consegnati dalle motonavi italiane alle autorità libiche. Un comportamento, secondo la sentenza, che si è tradotto in una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, in quanto gli stessi sventurati furono palesemente esposti al rischio di maltrattamenti in Libia, oltre a quello di venire rimpatriati in Somalia ed Eritrea. Secondo la Corte europea l’Italia ha violato anche l’articolo che proibisce i respingimenti collettivi, ovvero le autorità italiane non effettuarono alcun controllo su identità ed eventuale status di rifugiato. Per la prima volta la Corte ha equiparato il respingimento collettivo alla frontiera e in alto mare alle espulsioni collettive nei confronti di chi è già entrato nel territorio. Un monito, quello della Corte, da interpretare soprattutto riguardo alla faciloneria e politica propagandistica con cui si affrontano argomenti seri e gravi come quello dell’immigrazione.

Il Decreto svuota-carceri è legge

Un problema, quello del sovraffollamento delle carceri, che di sicuro non si risolve per decreto. Tuttavia, la Camera dei Deputati - con 385 voti favorevoli, 105 contrari e 26 astenuti - ha licenziato definitivamente il decreto legge del Governo in materia, pertanto è ormai legge dello Stato. Le polemiche non si sono fatte attendere al punto che il Guardasigilli ha ritenuto precisare che “Il decreto non è né un indulto mascherato, né una resa dello Stato alla delinquenza”. Ad esempio, talune perplessità sono sorte riguardo all’invio agli arresti domiciliari del soggetto interessato prima dell’udienza di convalida. Resterebbero comunque esclusi da tale beneficio gli accusati di furto in appartamento, scippo, rapina ed estorsione. Ma non è solo questo il punto oggetto di critiche. Una cosa è comunque certa secondo il mio punto di vista, ossia che l’affollamento carcerario va palesemente contro due principi di natura costituzionale, più precisamente quelli indicati negli artt. 13 c. 4 e 27 c. 3 della Costituzione, i quali da una lettura in combinato disposto danno veramente l’idea di come il concetto di pena nel nostro Paese sia concretamente da rivedere.

Misteri italiani

L’autorevole punto di vista di Ferdinando Imposimato in merito a quella che lo stesso ha definito la grande truffa sull’Alta Velocità tra Napoli e Roma nei primi anni ’90. È la cronaca di due anni di indagini della Commissione parlamentare antimafia tra il 1994 e 1996, la cui presidenza era stata affidata alla deputata Tiziana Parenti. Imposimato, nel 1995, presenta parte della relazione alla Commissione, nella quale illustra le infiltrazioni della camorra sulla spartizione degli appalti. Relazione forte e compromettente, non approvata dalla Commissione (Barbagallo, 2010).

Le facce della camorra

Due obiettivi, tra i tanti che si potrebbero citare, della camorra. Il primo riguarda l’antico, profondo e radicato odio verso coloro i quali combattono tale fenomeno criminale, i magistrati tanto per intenderci, al punto di stringere un patto addirittura con Al Qaeda del defunto Bin Laden per abbatterli senza pietà. Il secondo riguarda l’ormai collaudato metodo di fare soldi in qualunque modo a qualsiasi costo (Il Mattino).

Violenza sessuale di gruppo

Sta facendo molto discutere la recente sentenza della Corte di Cassazione [1] la quale ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale [2] - di cui segue il dispositivo - ha fissato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni, sono allo stesso modo applicabili anche alla violenza sessuale di gruppo [3], giacché quest’ultima condotta delittuosa presenta delle caratteristiche essenziali non difformi da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio. Ora, è naturale che un provvedimento di tal portata generi un certo allarme sociale e indignazione tra i non addetti ai lavori, ma da un’attenta lettura del combinato disposto delle due soprarichiamate sentenze ci si accorge, di fatto, che la Cassazione nulla poteva fare di diverso rispetto a quanto deciso. Ancora una volta appare evidente, secondo il mio punto di vista, come la disattenzione del legislatore è in grado di generare dei vuoti normativi i quali, di conseguenza, permettono, in uno Stato di diritto, anche di assistere a decisioni giurisprudenziali discutibili sotto un profilo sociale, ma assolutamente corrette sotto un profilo giuridico.


[1] Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 20 gennaio 2012 - 1 febbraio 2012, n 4377 (in E-Learning – Processo Penale).


[2] Dispositivo. La Corte Costituzionale; riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Cfr. Corte Costituzionale - Sentenza 7-21 luglio 2010, n. 265 (in E-Learning – Processo Penale).


[3] Codice Penale. Art. 609 octies - Violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis [...] Cfr. Dei delitti contro la libertà personale e individuale - Dei delitti contro la personalità individuale (in E-Learning – Processo Penale).