Interferenze illecite

Chi frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta di quella altrui, fa affidamento sul carattere di privatezza dello stesso e agisce sul presupposto che la condotta che egli tiene sarà percepita solo da coloro lecitamente ammessi in quel determinato luogo. Commette dunque il reato d’interferenze illecite nella vita privata altrui l'investigatore privato che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, si procura immagini e notizie della vita privata di un soggetto, riprendendo un rapporto sessuale tra questi e l'amante, all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, cedendo poi il filmato al coniuge del primo, dal quale abbia ricevuto l'incarico di provarne l'infedeltà coniugale (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 11 ottobre 2011 – 8 marzo 2012, n. 9235).