Strage Falcone e Borsellino

Sembra che nel gennaio 1993, dopo Falcone e Borsellino, sarebbe toccato all’allora sostituto procuratore antimafia Pietro Grasso, il giudice estensore della sentenza del maxiprocesso. La sua vita doveva servire per ridare vigore alla trattativa Stato-mafia che languiva. Pietro Grasso, nella sua prima uscita pubblica da presidente del Senato (un dibattito sull'emergenza sicurezza a Roma), ha raccontato per la prima volta le tappe del mancato attentato di Monreale organizzato da Riina per oliare «la famosa trattativa» che stava segnando il passo. Allora Totò Riina intervenne e disse, «ci vorrebbe un altro colpettino», e quel «colpettino ero io - ha spiegato Grasso - diventato oggetto della trattativa Stato-mafia» (Il Messaggero).

Protocollo GdF e Inail

È stato firmato presso il Comando generale della Guardia di Finanza il protocollo d’intesa che disciplina la collaborazione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la stessa Guardia di Finanza. Il documento, sottoscritto dal comandante generale del Corpo e dal presidente dell’Istituto, prevede azioni comuni contro l’evasione fiscale e contributiva, a tutela del lavoro regolare. Tra i punti di forza dell’accordo è previsto lo scambio di informazioni, anche attraverso riunioni di coordinamento a livello locale. Segue.

Elezione di Pietro Grasso

L'elezione di Pietro Grasso ha aperto un duro scontro dentro M5S, e se Beppe Grillo ha attaccato i dissidenti del suo partito che hanno votato l'ex procuratore anti-mafia, sul suo blog sono tantissimi anche i commenti di chi invece difende quella scelta e attacca il leader. Grillo ha scritto: "Nella votazione per la presidenza del Senato è mancata la trasparenza. Il voto segreto non ha senso, l'eletto deve rispondere delle sue azioni ai cittadini con un voto palese. Se questo è vero in generale, per il MoVimento 5 Stelle, che fa della trasparenza uno dei suoi punti cardinali, vale ancora di più. Per questo vorrei che i senatori del M5S dichiarino il loro voto".

Trattamento dei dati giudiziari

Garante per la protezione dei dati personali. Autorizzazione n. 7/2012. Registro dei provvedimenti n. 404 del 13 dicembre 2012. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. […] Autorizza il trattamento dei dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice (D.Lgs n. 196/2003), per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice. […] L’autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta […] altresì: a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato, di mediazione e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento; b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia; c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Il trattamento deve essere necessario: 1. Per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile; 2. Su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articolo 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397) e nel rispetto delle regole di comportamento dettate dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive” (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, G. U. 24 novembre 2008, n. 275) che costituiscono condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati anche da avvocati, nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico professionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Codice; […]. Efficacia temporale e disciplina transitoria. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia. […]

Efficacia della CTU

Premesso che la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice costituisce un mezzo di ausilio per quest’ultimo ai fini decisori, tuttavia, la stessa CTU è inutilizzabile se sfruttata dalla parte processuale che l’ha richiesta come unico strumento volto a rimediare sulla prova non fornita dalle parti in causa (cfr. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 1266/2013, in Diritto e Giustizia).

Il consulente è difensore tecnico

La Corte di Cassazione ha ritenuto affetta da nullità a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all’esame del testimone. «La natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall’art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all’assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltà incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 35702/2009).

Papa Francesco

Argentino ma di origini italiane, si è affacciato dalla Loggia della Benedizione della basilica Vaticana poco dopo le 20.20 di mercoledì 13 marzo 2013 e si è così rivolto alla folla di fedeli che gremiva piazza San Pietro: «Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo […] Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo, grazie».

Consulente: principi costituzionali

La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 4, comma 2, ex Legge n. 217/1990, nella parte in cui limitava gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativamente ai consulenti tecnici, ai soli casi in cui è disposta perizia dal giudice, affermando che “le prestazioni del consulente di parte ineriscono all’esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale” (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 33/1999).


Il concetto che il consulente tecnico sia un ausiliario della difesa – quale strumento per offrire al giudice elementi di valutazione basati su cognizioni specifiche di settore da parte di un esperto – è stato a suo tempo sancito dalla Corte costituzionale quando ha affermato (richiamando proprie decisioni pregresse) che «il consulente tecnico appartiene all’ufficio della difesa come è dimostrato anche dalle norme che lo equiparano al difensore nei diritti e nei doveri» (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 498/1989).

Compensi al consulente

L’attività svolta dal consulente tecnico di parte, che ha prestato la propria opera nell’ambito di un procedimento giudiziario, seppur di carattere tecnico tuttavia assume una connotazione di natura difensiva. Pertanto il suo lavoro è riconducibile al contratto d’opera professionale, con la conseguenza che il relativo compenso si calcola in base alle tariffe professionali specifiche di quel determinato settore (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza n. 730/2013, in Diritto e Giustizia).

Liquidazione spese al consulente

La competenza per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato compete allo stesso togato procedente, datosi che ha nella sua disponibilità il fascicolo inerente al caso. Ne consegue l’abnormità del provvedimento con cui il Tribunale avanti il quale pende il processo stabilisce di rimettere gli atti al pubblico ministero affinché provveda sul punto (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 2819/2013, in Diritto e Giustizia).

Gratuito patrocinio

Ministero della Giustizia - Decreto 2 luglio 2012 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. «Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 1,3%; Decreta: L'importo di euro 10.628,16, indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02 […] è aggiornato in euro 10.766,33».

Perizia: mancato espletamento

Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d'impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali  perviene  a una decisione difforme rispetto alla tesi dell’impugnante, rimanendo  implicitamente non  condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick; Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia). A ciò deve aggiungersi che il mancato espletamento di una perizia non può mai assurgere a causa di annullamento di una sentenza ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), trattandosi di un atto processuale di carattere “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 17 aprile 2012, n. 14759).

Onorari del consulente tecnico

È illegittimo il provvedimento di liquidazione che non si accompagni a un’esplicitazione delle modalità del computo relativo al compenso spettante al consulente, poiché ne rimane impedita la ricostruzione dell’iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 3964/2013).