Sicurezza: diritti e obblighi del lavoratore

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione è stata chiamata a decidere in merito alla legittimità o meno delle sanzioni disciplinari (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sette giorni) inflitte a due dipendenti i quali si erano rifiutati di avviare un treno (causando un disservizio per i passeggeri a causa del ritardo nella partenza) in quanto all’interno dello stesso rilevavano la mancanza della cassetta di pronto soccorso in dotazione ai macchinisti (a cura di Marco LILLI, segue in: Esperti Quotidiano Sicurezza).

Stalking. Ammonimento del Questore

Con questo contributo pongo all’attenzione la fattispecie normativa prevista dall’articolo 8 Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, in tema di atti persecutori (noti come Stalking), convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38. Il particolare riferimento riguarda l’esposizione dei fatti da parte della vittima all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria. Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Ebbene, in tale ambito si sono pronunciati a breve distanza di tempo l’uno dall’altro due distinti tribunali amministrativi regionali: il TAR Lombardia e il TAR Calabria, giungendo a delle conclusioni opposte riguardo al tema trattato. Nel primo caso il TAR Lombardia ha riconosciuto la piena legittimità dell’atto con cui il Questore ammonisce lo Stalker anche senza averne ascoltate le argomentazioni difensive; il TAR Calabria, viceversa, per lo stesso motivo, lo ha ritenuto illegittimo.


Seguono alcuni passaggi di entrambe le decisioni.


TAR Lombardia: «nei procedimenti amministrativi riguardanti gli ammonimenti ex art. 8 del DL 11/2009 la comunicazione di avvio può essere omessa qualora l’autorità di pubblica sicurezza ravvisi motivi di urgenza. Questa condizione può essere considerata normale, vista la natura degli interessi coinvolti e il rischio che il rispetto delle garanzie procedimentali possa prolungare lo stato di sofferenza della vittima degli atti persecutori […] il ricorrente non ha minacciato l'incolumità della moglie o dei figli, ma coinvolgendo così pesantemente i figli nella disputa con la moglie ha provocato a quest’ultima un disagio certamente assimilabile a un grave stato di ansia. Inoltre ha modificato in negativo il clima familiare alterando in questo modo le normali abitudini di vita sia della moglie sia dei figli […] l’ammonimento è quindi da intendere principalmente come un invito al ricorrente perché elabori la fase della separazione con un diverso atteggiamento, astenendosi da inutili polemiche con la moglie ed evitando di rappresentare ai figli il conflitto tra le figure genitoriali […] su questo presupposto è possibile che nel tempo, con l’evolversi della situazione familiare, l’utilità dell’ammonimento venga meno. Tuttavia con riguardo al momento in cui il provvedimento è stato emesso si può ritenere che la misura dell’ammonimento fosse giustificata» (cfr. TAR Lombardia, Sede di Brescia, Sez. II, Sentenza n. 444/13; deposito 8 maggio).


TAR Calabria: «il Questore, ove ritenga fondata l’istanza, adotta l’ammonimento […] previsione inserita al chiaro scopo di consentire al Questore stesso di formare il proprio prudente convincimento circa la fondatezza dell'istanza, anche attraverso e, comunque, tenendo conto delle risultanze dell'audizione del destinatario del provvedimento di ammonimento, con la conseguenza che l’omessa audizione rende illegittimo il provvedimento medesimo […]. Al riguardo, è ben presente al Collegio che la giurisprudenza si è sempre più orientata nel senso di ritenere, in via generale, la comunicazione di avvio del procedimento non dovuta allorché sussistano particolari ragioni di urgenza correlate all'atteggiarsi particolarmente odioso o pericoloso delle molestie […] ovvero nelle ipotesi in cui non sussista alcuna incertezza in ordine agli episodi di stalking, o, ancora, se sia riscontrabile un evento inequivocabilmente riconducibile alla fattispecie di cui trattasi […]. E tuttavia della necessità di omettere il contraddittorio procedimentale deve darsi atto nell’ammonimento con adeguata motivazione sul punto. Nel caso di specie, difetta detta adeguatezza e congruità della motivazione, così come va pure rilevato l’intervallo intercorso fra la richiesta di ammonimento e l'irrogazione di questo, già di per sé idoneo a comprovare l'assenza di profili di urgenza» (cfr. TAR Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. I, Sentenza n. 613/13; deposito 21 maggio).

Succede ad Ahmadinejad

Hassan Rohani è il nuovo presidente dell'Iran, succede ad Ahmadinejad. Il candidato moderato-riformista ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali superando di un soffio la soglia necessaria del 50% che gli consente di evitare il ballottaggio. L'annuncio ufficiale è venuto dal ministro degli Interni di Teheran alla fine di una giornata che ha visto Rohani saldamente in testa fin dalle prime schede scrutinate. Il neo presidente ha ottenuto il 50,68% dei voti, pari a 18,6 milioni di schede. Hanno votato in tutto 36,7 milioni di aventi diritto, pari al 72,7% dell'elettorato. A Teheran e in altre parti del Paese sono già iniziate le celebrazioni per la vittoria del candidato moderato (Corriere della Sera).

Investigatori privati: prove atipiche

Per gli addetti ai lavori, almeno per quelli più attenti, non è una novità che in ambito processuale/dibattimentale il mero rapporto investigativo – nel quale l’investigatore privato crede di aver raccolto prove in favore del suo committente - è pressoché inammissibile; ma tutto cambia se l’investigatore è escusso sulle circostanze di cui ha avuto conoscenza diretta. Seguono alcuni significativi passaggi relativi all’Ordinanza 8 aprile 2013 emessa dal Tribunale di Milano.