Scambio elettorale politico-mafioso

È in vigore dal 18 aprile 2014 la legge n. 62/2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 90 del 17 aprile 2014) che modifica l'articolo 416-ter del Codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. In particolare il riformato articolo 416-ter Codice penale stabilisce che: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». Il terzo comma dell’articolo 416-bis del Codice penale così stabilisce: «L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».