giovedì 30 ottobre 2014

Crimini di guerra

Terzo ReichLa Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 238, depositata il 22 ottobre 2014, ha dichiarato illegittima la norma riguardante l'adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, specificatamente per quanto riguarda l’articolo 3: “Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”. Con questa decisione le vittime di deportazioni e altre torture perpetrate dal Terzo Reich possono adire ai tribunali italiani nei confronti della Germania.


Scrivono, tra l’altro, i giudici delle leggi: «L’obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG (Corte internazionale di giustizia. Mia nota) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, pertanto […] in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l’esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 238. Udienza Pubblica del 23.9.2014. Decisione del 22.10.2014. Deposito del 22.10.2014).

mercoledì 22 ottobre 2014

Giustizia e riforme

LeggeLa sentenza di appello concernente il cosiddetto caso Ruby, ovvero la vicenda giudiziaria che vede coinvolto l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, oltre ad aver ravvivato tutta una serie di polemiche in ambito politico e giudiziario, nonché crearne di nuove (ANSALa Stampa), ha anche indotto alcuni a riportare alla luce quella proposta di riforma che vedrebbe eliminare la figura del GIP (giudice delle indagini preliminari) per dare spazio a un qualcosa di simile ma in composizione collegiale. Leggi tutto

mercoledì 15 ottobre 2014

Mutamento sociale

GiustiziaIn questi giorni è montata la polemica attorno alla Circolare ministeriale 7 ottobre 2014 a firma del Ministro dell’Interno recante oggetto «Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero», emanata a seguito di «alcuni provvedimenti sindacali che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso».
Ebbene, posto l’opportunismo politico che certi argomenti possono suscitare nei vari schieramenti, nel senso c’è chi ne rivendica la correttezza dell’atto, così come c’è chi lo critica, la sfera su cui cercherò, senza pretesa di esaustività, di porre attenzione è sul fatto che nel merito, così come richiamato dalla Circolare stessa, tali provvedimenti sindacali «non sono conformi al quadro normativo vigente». Leggi tutto

giovedì 9 ottobre 2014

Il Patto delle percentuali

Accadde il 9 ottobre 1944. Il primo ministro britannico Winston Churchill e il capo dell’Unione Sovietica Josif Stalin si incontrano a Mosca per disegnare i futuri confini di quella parte di Europa già occupata dall’Armata Rossa. In dieci giorni Unione Sovietica e Gran Bretagna, senza interpellare i Paesi coinvolti, si accordano sulla base di precise percentuali di influenza in Romania, Grecia, Jugoslavia, Ungheria, Bulgaria. Si prefigura in questo modo la linea di divisione tra Europa occidentale ed Europa comunista. Rai Storia.




mercoledì 1 ottobre 2014

Il processo di Norimberga

Accadde oggi. Iniziato il 20 novembre 1945, il noto processo di Norimberga si chiude il primo ottobre 1946 con 12 condanne a morte, alcune pene all’ergastolo, altre a svariati anni di reclusione e tre assoluzioni. I reati ascritti e provati vanno dal complotto e crimini di guerra, a crimini contro l’umanità. I gerarchi nazisti sono riconosciuti responsabili della morte di dieci milioni di persone, assassinate a sangue freddo, fucilate, soffocate con i gas, uccise per fame, stenti e torture varie nei campi di sterminio. Per visualizzare il video di Rai Storia clicca la freccia in basso a sinistra.




Giudici e social network

SocialI giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno stabilito che ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato come luogo aperto al pubblico anche il social network, nel caso in esame la piattaforma Facebook. Di fatto, seppur luogo virtuale ma di accesso pubblico, chiunque scriva frasi moleste sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa integra senza dubbio la contravvenzione di cui all'articolo 660 del Codice penale. Pertanto, sotto questo profilo, laddove alla pagina Facebook abbia accesso un numero indeterminato di persone ecco come la stessa «rappresenti una sorta di agorà virtuale», anche perché la legge non esclude la stessa piattaforma dalla nozione di luogo pubblico e che, viceversa, «la sua ratio impone anzi di considerare» (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 37596, udienza 11.7.2014, deposito del 12.9.2014). Ebbene, a proposito di Sociologia del diritto, ancora una volta si assiste alla risoluzione di una questione giuridica non in base ad una norma esplicita scritta dal legislatore, ma all'interpretazione del giudice, seppur, come nel caso specifico, ragionevolmente motivata.