giovedì 30 ottobre 2014

Crimini di guerra

Terzo ReichLa Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 238, depositata il 22 ottobre 2014, ha dichiarato illegittima la norma riguardante l'adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, specificatamente per quanto riguarda l’articolo 3: “Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”. Con questa decisione le vittime di deportazioni e altre torture perpetrate dal Terzo Reich possono adire ai tribunali italiani nei confronti della Germania.


Scrivono, tra l’altro, i giudici delle leggi: «L’obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG (Corte internazionale di giustizia. Mia nota) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, pertanto […] in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l’esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 238. Udienza Pubblica del 23.9.2014. Decisione del 22.10.2014. Deposito del 22.10.2014).