Il Consulente tecnico

processoLa Corte di Cassazione ha ritenuto affetta da nullità a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all'esame del testimone. «La natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall'art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all'assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltà incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 35702/2009).


La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4, comma 2, ex Legge n. 217/1990, nella parte in cui limitava gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativamente ai consulenti tecnici, ai soli casi in cui è disposta perizia dal giudice, affermando che “le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 33/1999).


Il concetto che il consulente tecnico sia un ausiliario della difesa – quale strumento per offrire al giudice elementi di valutazione basati su cognizioni specifiche di settore da parte di un esperto – è già stato a suo tempo sancito dalla Corte Costituzionale quando ha affermato (richiamando proprie decisioni pregresse) che «il consulente tecnico appartiene all'ufficio della difesa come è dimostrato anche dalle norme che lo equiparano al difensore nei diritti e nei doveri» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 498/1989).