Sociologia Contemporanea

Di seguito alcuni contributi tratti da “Sociologia Contemporanea” (Rivista Telematica di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale. Pubblicazione Online ISSN 2421-5872). Anno 2016

Economia, politica e criminalità

Economia, politica, criminalità organizzata. Il Panopticon, paradigma del potere, in, “Sociologia: La Società in Rete” (anno VIII), pp. 37-44. ISSN 1970-5972.

Ambiente lavorativo

Come spesso ricordo durante dibattiti a tema, sempre più di frequente sono i casi in cui i datori di lavoro cercano, o per loro conto fanno cercare, dati (meglio dire informazioni) sul comportamento assunto dai propri dipendenti al di fuori dell’ambiente lavorativo. Così come altrettanto di frequente, sempre negli ultimi anni, è attuata la medesima procedura nei riguardi di quanti, per esempio, inviano il proprio curriculum all'indirizzo di qualche azienda al fine di essere selezionati per un ambito posto di lavoro. In entrambi i casi, la ricerca di tali informazioni si concretizza attraverso ciò che è possibile reperire sui social network, il più delle volte fonti aperte e liberamente consultabili da chiunque su internet. Estratto da “Social network e datori di lavoro” (M. Lilli, 2016).

Sul ragionevole dubbio

Codice di procedura penale, Parte seconda, Libro settimo, Titolo III, Capo II, Sezione II. Articolo 533 «Condanna dell’imputato». Comma 1: «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». Quella appena citata non è solo una norma stabilita dall'ordinamento, ma, dal mio punto di vista, una condizione e stato di fatto che guida chi è chiamato a giudicare coloro che possono incappare nelle maglie della giustizia, a prescindere dalla reale colpevolezza inerente ai fatti loro contestati. Estratto da “Sul ragionevole dubbio” (M. Lilli, 2016).

Banca dati della reputazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rigettato il progetto elaborato e presentato da una associazione e da una società preposta alla gestione del rating reputazionale, vale a dire di una banca dati della reputazione, poiché tale iniziativa viola le norme del Codice sulla protezione dei dati personali, soprattutto incidendo negativamente sulla dignità delle persone: «L'infrastruttura, costituita da una piattaforma web e un archivio informatico, dovrebbe raccogliere ed elaborare una mole rilevante di dati personali contenuti in documenti “caricati” volontariamente sulla piattaforma dagli stessi utenti o “pescati” dal web. Attraverso un algoritmo, il sistema assegnerebbe poi ai soggetti censiti degli indicatori alfanumerici in grado, secondo la società, di misurare in modo oggettivo l'affidabilità delle persone in campo economico e professionale.

La Corte costituzionale

Dal sito ufficiale della Corte: «Quando l'Assemblea costituente si accinse ad elaborare il testo della Costituzione della Repubblica italiana […] fece una scelta di fondo: attribuire alla nuova Costituzione una forza "superlegislativa", così che le leggi "ordinarie" non potessero modificarla né derogare ad essa […] così da attribuire ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e alle altre regole che assicurano l'equilibrio fra i poteri la massima resistenza anche di fronte alle leggi del Parlamento. A questa scelta la Costituente fece seguire coerentemente […] la previsione […] di una Corte costituzionale, con le funzioni […] di giudicare: "sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”, nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. A quest'ultimo compito si aggiungeva originariamente quello di giudicare i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni». RAI Storia, nell'anno del sessantesimo (1956-2016) dalla entrata in funzione della Corte Costituzionale, nel filmato che segue, ha intervistato il Presidente attualmente in carica della Corte, il prof. Paolo Grossi.

La convivenza possibile

Tra le varie letture di cui mi interesso, alcuni giorni fa sono stato attratto dal seguente articolo, pubblicato dalla rivista “Il Bollettino Salesiano”, dicembre 2016, dal titolo “Marocco. Una scuola salesiana in un paese musulmano”, pp. 8-11: «Una scuola aperta al quartiere. Per dare un'idea del lavoro realizzato dall'Istituto, si dovrebbe parlare anche dei numerosi progetti che accrescono i legami tra la scuola e il quartiere: il centro culturale e sportivo aperto ai giovani che non frequentano la scuola, la biblioteca per tutti, il progetto Passerella rivolto gratuitamente ai bambini che non hanno mai frequentato la scuola, la palestra Don Bosco utilizzata da tutte le associazioni sportive locali. La molteplicità di progetti dà ovviamente lustro all'Istituto Bosco. Tra il direttore e i suoi collaboratori, cristiani e musulmani, che lavorano nella scuola e nei centri di formazione professionale esiste una vera e propria complicità. È una roccia solida, che conferisce all'Istituto di Kenitra, al di là delle differenze religiose, un vero spirito di famiglia». Questa è la realtà. Segue...

Sicurezza sul lavoro

Il caso ThyssenKrupp (Torino). La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la responsabilità per cosiddetta «colpa imponente» gli imputati per l’incendio verificatosi nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, cagionando il decesso di alcuni operai. Stabilendo inoltre che per la configurazione del reato previsto e punito dall'articolo 437 Codice penale, non è necessario che l’evento dannoso di fatto si verifichi [1].

Diritti dei minori

La Corte Costituzionale, con la sentenza qui in esame, si è pronunciata in merito all'automatica attribuzione del cognome (paterno) ai figli, delineando, di fatto, profili di incostituzionalità dell’attuale normativa che non consente ai coniugi, laddove d’accordo, al momento della nascita dei propri figli, di trasmettere loro anche il cognome materno. Ne consegue quindi, allo stesso modo, nei casi in cui la norma non consente ai genitori adottivi, sempre di comune accordo, di trasmettere ai figli anche il cognome materno al momento dell’adozione.

Incandidabilità elettiva

La Corte costituzionale, investita del caso, torna ad esprimersi sulla legittimità della cosiddetta “Legge Severino” (Legge 6 novembre 2012, n. 190 - «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione». Nella specie, richiamando pronunce precedenti, si riafferma il principio secondo il quale le misure di non candidabilità, ovvero decadenza o sospensione del soggetto interessato, non rivestono mero carattere sanzionatorio, bensì rappresentano la diretta conseguenza del decaduto requisito soggettivo necessario per l’accesso alle cariche elettive.

Testamento biologico

Con specifico riguardo in materia di “Testamento biologico”, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti».

Il Governo e la Costituzione

Vista e discussa sbrigativamente, si usa dire che il nuovo Governo che si appresterà a giurare sarà il cosiddetto “quarto” non eletto dal Popolo sovrano. A partire dunque dalle dimissioni di Berlusconi (2011), si sono susseguiti: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni (salvo imprevisti). Ebbene, se invece la questione si affronta dal punto di vista prettamente costituzionale, così come dovrebbe essere, ci si accorge che tale assunto (Governo non eletto dal Popolo) è un qualcosa che non trova riscontro nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Motivazione della sentenza

Richiamando altre pronunce, la Suprema Corte ha ribadito che il «principio consolidato sia quello secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione». Inoltre, si configura l’ipotesi di non corretta motivazione «quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza n. 17932/2012, Udienza del 27.09.2012, pubblicazione del 18.10.2012).

Accadde oggi, 12.12.1969

Milano. Il riferimento è all'episodio criminale noto come la “Strage di Piazza Fontana”. Come ricorda RAI Storia: «una bomba esplode all'interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Piazza Fontana. La deflagrazione uccide 17 persone e ne ferisce altre 88. Lo stesso giorno viene scoperta una bomba anche nella sede della Banca Commerciale Italiana, fortunatamente inesplosa. Altri tre ordigni esplodono nello stesso giorno a Roma facendo complessivamente 17 feriti. La bomba inesplosa di Milano viene fatta successivamente brillare; in questo modo vengono distrutti elementi probatori fondamentali per risalire ai responsabili degli attentati. Dopo anni di indagini e processi, la strage è ancora senza colpevoli».

Condanna dell'imputato

Sentenza di condanna, articolo 533 Codice di procedura penale: «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio». Ebbene: «come è stato ben evidenziato in dottrina, ragionevole dubbio non è il mero dubbio sempre possibile o il dubbio fantasioso o immaginario, ma è il dubbio che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, lascia la mente dei giudici in una condizione tale per cui non possono affermare una convinzione incrollabile, prossima alla certezza morale (da intendersi come pratica certezza), sulla fondatezza dell’accusa» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 42056/2016; decisione del 26.5.2016, deposito del 6.10.2016).

In tema di prova genetica

Nel caso in esame, secondo l’assunto della difesa di una persona condannata per furto, la relazione tecnica prodotta dal RIS non sarebbe utilizzabile allorché all'imputato non fu chiesto di prestare consenso al prelievo di materiale biologico, né fu stata richiesta dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari autorizzazione al prelievo, né tanto meno un’ordinanza autorizzativa del giudice in tale direzione. In effetti: «Il prelievo era avvenuto negli uffici dei carabinieri, dove l’imputato era stato convocato. Le tracce di materiale biologico erano state lasciate su un bicchiere di plastica in cui, poco prima, i carabinieri avevano versato del liquore poi offerto all'imputato».

Corte Ue e sicurezza sul lavoro

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con l’Ordinanza qui in esame, ha stabilito che l’impresa, in sede di gara, deve tassativamente indicare in maniera separata gli oneri relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pena, l’esclusione dalla gara stessa. Scrivono i giudici: «Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice» (cfr. Corte di giustizia Ue, Sezione VI, 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16).

Raccomandazioni UE

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2016 (C-439) le raccomandazioni indirizzate ai giudici nazionali dalla Corte di giustizia per la presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale, aggiornando il testo adottato dopo l'entrata in vigore (1 novembre 2012) del nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia. Le nuove raccomandazioni riaffermano le caratteristiche essenziali del procedimento pregiudiziale, al contempo fornendo ai giudici nazionali... Segue

In tema di diffamazione

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la condanna inflitta ad una persona la quale aveva indicato un uomo come omosessuale. Nel senso che, nell'attuale contesto sociale, riassumendo il principio sancito dai giudici, tale termine non assume più quel carattere negativo che lo ha invece contraddistinto fino al recente passato. Infatti, si legge in sentenza: «Secondo l’elaborazione tradizionale di questa Corte e della dottrina, oggetto di tutela nel delitto di diffamazione è l’onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico [...]. In definitiva, secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell’onore, ciò che viene tutelato attraverso l’incriminazione di cui si tratta è l’opinione sociale del “valore” della persona offesa dal reato.

Fenomeni corruttivi

Sui fenomeni corruttivi si è scritto e detto tanto, e tuttora si scrive, ma sempre o comunque perlopiù quando tale fenomeno riguarda realtà di medio grandi dimensioni. Molto più raramente invece quando il fenomeno riguarda realtà sociali più modeste. Eppure, mi permetto di aggiungere, la corruzione amministrativa nelle piccole realtà locali è allo stesso modo presente e dannosa per la collettività intera allo stesso modo che in realtà più grandi. Forse anche in maniera maggiore se si moltiplicassero i fenomeni corruttivi considerati minori per il numero delle realtà sociali in cui essi sono incardinati e si manifestano più o meno platealmente. Estratto da “Corruzione ad alta virulenza” (M. Lilli, 2016).

Sicurezza dei macchinari

Il datore di lavoro è comunque e in ogni caso responsabile della sicurezza concernente i macchinari utilizzati dai dipendenti: «Quanto alle disposizioni cautelari violate, si ricorda in particolare che l'art. 71 D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto […] nella specie, [...] il rischio era conosciuto o quanto meno conoscibile da parte del datore di lavoro, ma non adeguatamente fronteggiato, atteso che, secondo quanto riferito dall'ispettore del lavoro [...] i lavoratori procedevano comunemente a protezione aperta per questione di ritmi, sebbene la manomissione della chiavetta di protezione fosse manovra che richiedeva di agire sulle viti e sui bulloni di fissaggio; da ciò si desume che […] pur mettendo a disposizione degli operatori un'apparecchiatura provvista di un dispositivo di sicurezza e pur risultando che tale dispositivo venisse in alcuni casi rimosso dai dipendenti, non agiva in modo da scongiurare il rischio che costoro potessero rimuovere detto dispositivo e, anche solo accidentalmente, posizionassero le dita in corrispondenza della zona di taglio» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 44327/2016; udienza e decisione del 30 settembre 2016).

Responsabilità del datore

Il datore di lavoro ha sempre il dovere di tutelare l’incolumità del lavoratore, tenendo conto anche l’eventuale comportamento inadeguato del dipendente: «Il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito è corretto su questo tema, laddove ha affermato che il datore di lavoro avrebbe dovuto conformarsi alle regole di cautela e prendere in doverosa considerazione, stante la sua posizione di garanzia, il rischio di interferenza tra l'attività svolta dal gruista e quella del classificatore dei rottami, valutando anche un eventuale comportamento inadeguato del dipendente [...] Il rispetto delle norme prevenzionali ha infatti lo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti che è fisiologico possano avere alla base l'errore dell'operatore, generato anche da imprudenza. Proprio al fine di scongiurare tali eventi nefasti, evitabili rispettando gli standard di sicurezza imposti dalla legge, vi sono soggetti chiamati al ruolo di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio antinfortunistico: essi non possono pretendere esonero di responsabilità in caso di condotta inadeguata del lavoratore, fatto salvo il contegno abnorme, che si configura in caso di comportamento anomalo, assolutamente estraneo alle mansioni attribuite, esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere [...] e non anche quando il lavoratore compia un'operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 39494/2016; udienza e decisione del 6 luglio 2016).

L’ambiguità mediatica

Senza dubbio, nell'era dei social, almeno nei paesi democratici, una moltitudine di cittadini, spalmati su più fasce di età, ha la possibilità di informarsi ed esprimersi; ma, tuttavia, questo non credo sia sufficiente per poter affermate che la televisione sia stata soppiantata dai nuovi mezzi di comunicazione e, vorrei aggiungere, nemmeno messa in crisi. Tanto è, che per chi detiene il potere la televisione sembra essere l’unico strumento ideale per veicolare i propri interessi propagandistici così da non rischiare – proprio per la sua specifica unidirezionalità – contraddizioni da parte del pubblico. E alla collettività, intesa come opinione pubblica, cosa resta? Poco, dal mio punto di vista. Anzi, diciamo pure niente. Estratto da “L’ambiguità mediatica” (M. Lilli, 2016).

Convegni

Radio Radicale. Palermo, lunedì 10 ottobre 2016. Convegno su «Evoluzione delle mafie: adeguamento della legislazione e delle politiche antimafia». Trent’anni di attività (1986-2016) in nome di Pio La Torre (1927-1982). Dal mio punto di vista, un momento pedagogico rilevante per una più ampia riflessione sociologica. La registrazione ha una durata di circa 6 ore.

Terni, idea città sicura

Il servizio si attiva a partire dalle 20:30 circa, prelevando «gli utenti che partendo da casa hanno la possibilità di raggiungere il centro con i nostri servizi, abbiniamo diverse tratte notturne sulla base dei singoli locali aperti per ciascuna serata. A bordo di ciascuna navetta avremo per tutta la notte degli addetti alla sicurezza, autorizzati, a cui spetta il compito di controllare che il servizio non venga utilizzato da persone che possano creare problemi, ad esempio visibilmente ubriache o moleste». Ottima iniziativa! Segue su UmbriaOn.

Duterte il terribile…

Trattato dai media come un fenomeno da baraccone, amante delle esagerazioni, Rodrigo Duterte, sta mantenendo le promesse fatte nella campagna per le presidenziali dello scorso maggio, quando gridava nei suoi comizi: «Tutti voi, spacciatori e trafficanti, voi figli di puttana, vi ucciderò tutti». Durante una conferenza stampa, alla presenza di numerose telecamere, Duterte ha affermato: «Se la Germania ha avuto Hitler, le Filippine avranno...» e con la mano ha indicato se stesso. Di fatto, gli obiettivi dello sterminio eseguito da squadre di vigilantes e dalla polizia non sono solo gli spacciatori, ma anche gli stessi tossicodipendenti verso i quali, avrebbe sempre affermato Duterte: «sarebbe felice di eliminare per salvare la prossima generazione». Segue su Il Sole 24Ore.

Eventi accademici. Ottobre 2016

Festival della Sociologia. Prima edizione. Il festival fra innovazione e tradizione. Narni (Tr) 6 - 7 ottobre 2016. Download programma.

Convegno Internazionale: “Vilfredo Pareto e il Trattato di sociologia generale cento anni dopo” (1916-2016). Narni (Tr), 5 ottobre 2016. Download programma.

Licenza di esercizio

L’adozione del provvedimento sospensivo della licenza di esercizio non è imputabile a colpa dell’Amministrazione procedente: «essendo, nella specie, l’adozione della misura preventiva ragionevolmente indotta anche dagli accertamenti pregressi, riguardanti l’impiego quali addetti alla sicurezza del locale di soggetti non iscritti nell'apposito registro prefettizio, alcuni annoveranti precedenti di polizia per reati gravi». Ne deriva, pertanto, da un lato l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di Polizia; dall'altro, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 1752/2016; decisa in camera di consiglio il 3 marzo 2016, depositata in segreteria il 4 maggio 2016). Estratto da “Società, diritto e sicurezza pubblica” (M. Lilli, 2016).

Privacy e social

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria a seguito della modifica della privacy-policy effettuata da WhatsApp a fine agosto che prevede la messa a disposizione di Facebook di alcune informazioni riguardanti gli account dei singoli utenti WhatsApp, anche per finalità di marketing. Per questo il Garante ha invitato WhatsApp e Facebook a fornire tutti gli elementi utili alla valutazione del caso, chiedendo in particolare di conoscere dettagliatamente: 1) la tipologia di dati che WhatsApp intende mettere a disposizione di Facebook; 2) le modalità per la acquisizione del consenso da parte degli utenti alla comunicazione dei dati; 3) le misure per garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa italiana in materia di privacy, considerato che dall'avviso inviato sui singoli dispositivi la revoca del consenso e il diritto di opposizione sembrano poter essere esercitati in un arco di tempo limitato.

Con solo riguardo alle sole utenze di WhatsApp, il Garante ha altresì chiesto di chiarire se i dati riferiti ai medesimi utenti siano anch'essi comunicati alla società, e di fornire elementi riguardo al rispetto del principio di finalità, considerato che nell'informativa originariamente resa agli utenti WhatsApp non faceva alcun riferimento alla finalità di marketing. Fonte: sito Garante privacy.

Tuttavia, solo per tentare di limitare i danni, si suggerisce di andare nelle impostazioni di WhatsApp, selezionare Account e deselezionare la voce “Condividi info account”, scegliendo appunto “Non condividere”. In questo modo si evita che le informazioni vengano utilizzate in Facebook per scopi pubblicitari.

Segue la dichiarazione di Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali, resa all'Ansa il 27 settembre 2016: «La nuova privacy policy adottata da Facebook e WhatsApp pone serie preoccupazioni dal punto di vista della protezione dei dati personali. Il flusso massiccio di dati non riguarda solo gli utenti di Facebook o WhatsApp, ma si estende anche a chi non è iscritto a nessuno dei due servizi, i cui dati vengono comunicati per il semplice fatto di trovarsi in una rubrica telefonica di un utente di WhatsApp. Occorre ricordare che lo scambio di indirizzari non può avvenire senza il consenso degli interessati. Ad un primo esame, nelle nuove regole adottate da WhatsApp, sembrerebbe non essere previsto un consenso differenziato per le diverse opzioni e che gli utenti siano di fatto costretti ad accettare in blocco le condizioni che prevedono lo scambio dei dati. Le criticità già rilevate in passato vengono in questo modo moltiplicate. Vedremo adesso se Facebook e WhatsApp decideranno, responsabilmente e autonomamente, di sospendere questa iniziativa a garanzia degli utenti».

Religioni e libertà di culto

Già in altre occasioni ho avuto modo di ribadire come le istituzioni religiose – se considerate solo come agenzie di produzione di significati e non anche come forme associative aventi strutture gerarchiche e di potere come avviene in tutti gli altri sistemi sociali – hanno una funzione di mediazione dell’esperienza esistenziale, la quale funzione, già di per se, dovrebbe trascendere dall'interesse meramente ideologico-dottrinale.

Henri Saint-Simon (1760-1825), Auguste Comte (1798-1857) ed Emile Durkheim (1858-1917) tendono a considerare l’elemento religioso come un elemento universale dell’animo umano, che occorre orientare in senso funzionale alla promozione della solidarietà sociale. Mentre Max Weber (1864-1920), in termini più generali, individua la funzione originaria del pensiero religioso quale risposta agli interrogativi fondamentali della vita umana.

Fu proprio Durkheim a mettere in evidenza che una caratteristica comune a tutte le religioni è la dicotomia tra sacro e profano, e che le varie forme religiose si differenziano tra loro proprio a seconda del modo con cui tale opposizione si articola. Continua a leggere.

Investigatori privati

Investigatori privati al servizio (anche) della “Pubblica Amministrazione”. In molti la definiscono una svolta storica, altri, sempre dal punto di vista del diritto sostanziale, una inversione di tendenza. Comunque sia, pare ragionevole prestare giusta attenzione a quanto stabilito dalla Corte dei Conti, II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con la Sentenza 15 ottobre 2015, depositata in Segreteria il 22 gennaio 2016. Nel caso in esame, la Sezione, dal punto di vista contabile, ha dichiarato legittima la decisione presa dal Presidente di una società a partecipazione pubblica: «per aver conferito ad un’agenzia investigativa privata l’indagine sulle attività retribuite che un dipendente si sospettava svolgesse durante il periodo di congedo parentale». Visto che: «i fatti e le circostanze come esattamente ricostruiti nell'impugnata sentenza conducono ad escludere che la condotta sia stata connotata da colpa grave, dovendo piuttosto ritenersi che l’urgenza nel provvedere abbia indotto il Presidente […] ad utilizzare il mezzo che appariva attendibilmente più idoneo, anche per la prevedibile maggiore rapidità d’intervento, a disvelare il comportamento del dipendente sospettato di svolgere attività retribuita presso terzi nel periodo di congedo parentale concessogli». E che: «In ordine alla connotazione della condotta ha valenza significativa dell’assenza della colpa grave anche la circostanza che l’appellante abbia assunto ogni iniziativa idonea a far gravare sull'impiegato infedele la spesa sostenuta […] per portare alla luce la violazione degli obblighi di servizio». Derivandone da tutto ciò, il riconoscimento degli: «onorari difensivi spettanti all'appellante per entrambi i gradi di giudizio». Download documento.

La nuova mafia

Una ragionevole analisi dell’evoluzione del fenomeno mafioso descritta da Roberto Scarpinato, procuratore generale di Palermo, il quale parla di "massomafia” della Terza Repubblica. Una mafia “a bassa intensità di violenza”, che si occupa soprattutto di “offrire beni e servizi” a cittadini normali e imprese ai quali sono entrambi interessati: dalla cocaina alle prostitute allo smaltimento illecito dei rifiuti. In tale modo ecco che si viene a generare una qualche forma di “accettazione sociale”. Leggi il contributo integrale su Il Fatto Quotidiano.

Convegno sulla criminalità

Radio Radicale. Cuneo, 12 marzo 2016. Convegno sulla criminalità: “Quale difesa è legittima?”. Evento organizzato dal Ministero per gli Affari Regionali. Sono intervenuti: Enrico Costa (ministro per gli affari regionali e le autonomie), Pietro Senaldi (vicedirettore di Libero), Carlo Nordio (magistrato, procuratore aggiunto del Tribunale di Venezia), Maurizio Paniz (avvocato), Francesca Nanni (procuratore della Repubblica di Cuneo), Roberto Ponzio (avvocato).

Gelli e il caso Moro

Intervista a Licio Gelli (1919-2015) – noto come maestro venerabile della loggia massonica segreta P2, su stessa sua dichiarazione capo della medesima – trasmessa dopo la sua scomparsa durante la trasmissione Bersaglio Mobile, programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana. Puntata andata in onda venerdì 18 dicembre 2015: «Sulla figura dell'ex-venerabile recentemente scomparso e sul sistema di potere che ruotò intorno a lui negli anni settanta e ottanta in Italia, una lunga intervista inedita di qualche anno fa. Una testimonianza utile a ricostruire le trame che hanno attraversato la prima Repubblica e pesano ancora sulla seconda». VIDEO.

Sul pregiudizio

A proposito di pregiudizio. Ripropongo quanto accaduto lo scorso febbraio quando un giovane di origini egiziane, studente universitario e perfettamente integrato nel nostro Paese, ha pensato di compiere un esperimento, cosiddetto sociale, passeggiando per diverse ore nel centro di Milano, ma indossando un abito tipico della propria cultura e con il Corano in mano. Una riflessione sul livello di pregiudizio manifesto e latente. Il video è stato pubblicato su YouTube dal canale EmptyTv.

Dopo Parigi. Il terrore di Daesh

Radio Radicale. Dopo Parigi: Europa, Mediterraneo e il terrore di Daesh. Conferenza promossa dall'AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) nell'ambito delle attività della Scuola di Politiche. Sono intervenuti: Enrico Letta e Emma Bonino.

Radio Carcere

Radio Radicale. Puntata di “Radio Carcere” (martedì 1 dicembre 2015) in tema di diritto penitenziario, diritti umani, garante dei detenuti e rimedi risarcitori così come sancito dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, Sentenza n. 46966/2015. Con tale sentenza si è stabilito che un detenuto avrebbe avuto diritto ad un congruo risarcimento giacché recluso per cinque anni in condizioni “inumane e degradanti”. Diversamente da quanto invece stabilito dal magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta del detenuto sulla base che lo stesso, dopo appunto cinque anni, era stato spostato in una cella più vivibile. Il problema sorge poiché in diversi casi si attua la cosiddetta “attualità del pregiudizio” secondo cui se sono rimosse le cause dei trattamenti disumani, l’accesso ai risarcimenti per il pregresso verrebbe meno.

Privacy e terrorismo

Radio Radicale, 28 novembre 2015. Terrorismo internazionale, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando prevede intercettazioni su chat e playstation come strumento di prevenzione. Radio Radicale intervista il Presidente Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro. AUDIO.

Un giorno in Pretura

Un giorno in Pretura, puntata del 30 maggio 2015, ripropone il punto sugli scontri avvenuti a Genova durante il G8 del luglio 2001 e sulle numerose vicende giudiziarie che sono seguite. Dal processo contro i manifestanti violenti, alle violenze perpetrate nella scuola Diaz, agli abusi nella caserma di Bolzaneto. FILMATO.

Affidamento preadottivo

Cosa si intende per affidamento preadottivo. L’affidamento preadottivo è un istituto giuridico previsto prima della pronuncia dell’adozione definitiva, cioè del periodo di convivenza del bambino con la coppia aspirante alla sua adozione, al termine del quale l’autorità competente verifica la positività dell’abbinamento e pronuncia la sentenza di adozione. Cosa si intende invece per Stepchild Adoption. Letteralmente tradotto, Stepchild Adoption sta a rappresentare l’adozione del figliastro. È ugualmente un istituto giuridico presente in numerosi Paesi come per esempio Regno Unito, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Finlandia e Groenlandia, che pur non consentendo specificatamente l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, riconoscono comunque a chi è in convivenza registrata con una persona di sesso uguale l’adozione dei figli naturali e adottivi del partner. Pertanto anche se in genere la Stepchild Adoption viene comunemente riferita a coppie dello stesso sesso, può tuttavia riguardare sia coppie eterosessuali che omosessuali. Estratto da “Unioni civili e adozioni” (M. Lilli, 2016).

Misure antincendi

Il dirigente comunale risponde in prima persona laddove da sopralluoghi effettuati da parte degli organi competenti dovesse emergere la mancata verifica degli impianti antincendio (nella fattispecie gli estintori) e il non funzionamento dell’impianto idrico: «L'art. 18 comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 30143/2016; udienza e decisione del 14 aprile 2016).

La questione morale

Se da un lato è vero che «l’insegnamento non deve assicurare solo la riproduzione delle competenze, ma anche il loro progresso», allora la conseguenza di ciò non può che portare al principio secondo cui «la trasmissione del sapere non dovrebbe limitarsi alla trasmissione di informazioni, ma anche comportare l’apprendimento di tutte le procedure in grado di migliorare la capacità di collegare i campi che l’organizzazione tradizionale del sapere tiene gelosamente separati» (cfr. Lyotard J.F. (2010) La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli). Estratto da “La questione morale” (M. Lilli, 2016).

Incidente sul lavoro

In materia di grave infortunio sul lavoro (omicidio colposo in danno del dipendente), la responsabilità del datore che ha fornito i dispositivi di sicurezza e adempiuto agli obblighi sanciti dalla propria posizione di garanzia, può essere esclusa solo se il comportamento del lavoratore travalica rispetto al processo lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, connotandosi quindi come situazione imprevedibile: «La Corte di Appello ha escluso che il comportamento posto in essere dal lavoratore possa qualificarsi come abnorme; ciò in quanto […] aveva compiuto una operazione rientrante nelle sue effettive attribuzioni e nel segmento di lavoro affidato. E bene, le aporie di ordine logico, sopra evidenziate, rendono necessario un chiarimento, anche rispetto al tema relativo alla natura dell'operazione svolta dal dipendente, al fine di verificare se la stessa si collochi, o meno, nell'area di rischio che il garante era tenuto a preservare. Non sfugge che la Corte regolatrice ha chiarito che nessuna efficacia, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre - comunque - alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente» (cfr. (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 24139/2016; udienza e decisione del 11 maggio 2016).

Imprudenza del lavoratore

Dell’imprudenza del lavoratore ne risponde ugualmente il datore di lavoro laddove il primo non adeguatamente formato e informato dal titolare: «Quanto al primo profilo, risulta ampiamente e congruamente motivato nella sentenza impugnata il convincimento della Corte di merito in ordine all'assoluta insufficienza della formazione e informazione dei dipendenti […] in riferimento al rischio insito nell'operazione che costò la vita al dipendente […] ma, anche, in ordine al fatto che l'avere eseguito in una singola occasione un'operazione analoga, per tipologia e rischio, a quella a lui fatale […] non rendeva superflua la formazione del dipendente rimasto vittima dell'infortunio […] A fronte di ciò, deve ricordarsi che, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 22717/2016; udienza e decisione del 22 aprile 2016).

Infortuni sul lavoro

Il datore di lavoro risponde comunque per l’infortunio occorso al proprio dipendente anche quando non sono accertate in maniera inequivoca la dinamica che ha portato all'evento dannoso. Tale principio si concretizza sulla base del fatto che dall'ipotesi di un comportamento omissivo sarebbero potute scaturire tutte le cause che hanno condotto al decesso del lavoratore.

Scrivono i giudici: «Non va dimenticato che l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento, ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del "nesso causale", e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica), ciò che si risolve nell'accertamento dell'elemento soggettivo della "colpa", ma anche se l'autore della stessa, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale che si ipotizzi produttiva di evento lesivo mortale, potesse "prevedere" ex ante quello "specifico" sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In quest'ottica ricostruttiva, occorre poi ancora chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no "evitato" l'evento: ciò in quanto si può formalizzare 'l'addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 22147/2016; udienza e decisione del 11 febbraio 2016).

Infortunio sul lavoro

Della errata esecuzione dei piani per la sicurezza è responsabile il datore di lavoro poiché riveste il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza sul luogo di lavoro, con specifico riferimento all'organizzazione e gestione della realizzazione dell’opera; ma ne rispondono per omessa vigilanza anche dirigenti, preposti e altre figure apicali.

Corruzione virulenta

In tema di criminalità, secondo un recente studio compiuto da alcune ricercatrici dell’Università di Torino, sembra che il nostro Paese è classificato come fra i primi in Europa a rischio corruzione. Soprattutto per quanto riguarda gli appalti pubblici, dove tale situazione sta creando nuove e prolifere opportunità per gli affari criminali.

Invece, su proporzione mondiale, la posizione italiana non è poi tanto migliore. Difatti, dall'associazione “Transparency International Italia”, che si occupa della lotta alla corruzione in un'ottica internazionale, attraverso un articolo pubblicato da Repubblica il 27 gennaio 2016, in proposito si afferma: «L’Italia ha un serio problema con la corruzione nel suo settore pubblico e, nonostante faccia qualche passo avanti e con il massimo rispetto per tutti, deve ancora guardare da dietro Paesi come Oman, Romania, Grecia, Ghana, Cuba o Kuwait».

Solo per portare un esempio “caldo”, cioè recente, è notizia di alcuni provvedimenti cautelari eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma per ipotesi di reato di corruzione, atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti, autoriciclaggio, favoreggiamento personale e truffa; nell'inchiesta avviata lo scorso ottobre su mazzette pagate da imprenditori a funzionari della società che gestisce la rete stradale: l’ente ANAS. E tra gli indagati, manco a dirlo, anche politici. Continua a leggere

L’ambiguità mediatica

Siano pubbliche o private, piuttosto che locali oppure nazionali, le televisioni anziché differenziarsi sembrano invece aver scelto, e dunque costantemente percorrere, una strada comune, perfino identica, se vogliamo.

Diciamo pure che abbiamo a che fare con contenitori di un qualcosa di difficilmente spiegabile dal punto di vista razionale, razionalità che a me piace qui intendere come quel processo cognitivo conscio finalizzato a portare un beneficio comune: alla collettività, tanto per intenderci.

Ogni giorno, i media in generale, ci propinano un tutto – cioè un contenitore – pieno di niente, del quale siamo in qualche misura costretti a nutrirci salvo che non si intenda restare estranei a ciò che ci circonda, anche se quello che ci circonda è un qualcosa di non meglio identificato, e nel quale contenitore da me inteso come vuoto risultano oramai del tutto disattese sia le parole quanto i significati alle stesse fin da sempre attribuiti. Continua a leggere

Le insidie dei social

Corriere della Sera. [Il motivo di tanta improvvisa notorietà è racchiuso in uno scambio di messaggi via Facebook. «Ma è davvero così bello?», le chiede l’amica. «Sì». «Ti sei rifatta gli occhi?». «Sì». «È tanta roba anche se acciaccato e in pigiama». Parole leggere ed esplosive al tempo stesso. Perché la conversazione è fatalmente finita sulla scrivania del procuratore di Imperia].

Tuttavia. [Secondo i più maliziosi la verità è però un’altra e andrebbe oltre il caso Garko. Cioè dietro la piccola battaglia dell’indagine sarebbe in corso una guerra di potere].

Processo Ciancimino

Radio Radicale. Registrazione audio dell’udienza al processo a Massimo Ciancimino, accusato di calunnia aggravata, tenutasi lunedì 1 febbraio 2016 a Caltanissetta. Escussione del teste Giovanni De Gennaro, ai più conosciuto con il nome di Gianni, ex Capo della Polizia. Il Prefetto De Gennaro, a domanda specifica, ricostruisce, tra l’altro, quando nel 1984 fu incaricato dalla Direzione centrale della polizia criminale di recarsi in Brasile per prelevare Tommaso Buscetta, dove nel frattempo il tribunale supremo brasiliano aveva stabilito l’estradizione di colui che di lì a qualche giorno incominciò a riferire ai magistrati italiani, in particolare al giudice Giovanni Falcone, l’organigramma e funzionamento delle cosche mafiose, con tanto di indicazione dei nomi dei politici che in qualche modo egli riteneva collusi con la mafia.

Processo trattativa

Radio Radicale. Processo trattativa stato-mafia, udienza del 14 aprile 2016, si è concluso l’esame da parte dei pubblici ministeri Di Matteo, Del Bene e Tartaglia, nei confronti del teste e imputato Massimo Ciancimino.

Intrighi internazionali

Caso Abu Omar. Ex diplomatica e ufficiale della Cia solleva perplessità e racconta il livello politico che si nascondeva dietro il rapimento. Lo scorso febbraio la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato dai legali di Abu Omar, riconoscendo la responsabilità dello Stato italiano: «Fino ad oggi nessuno ha ammesso ufficialmente che questa rendition sia accaduta e non ammettono che in Italia vi sia stato un processo. E’ incredibile, ma è così. Per gli Usa semplicemente il caso non esiste. Mentre la corte di Strasburgo ha dato un grande schiaffo all'Italia con la sentenza, gli Stati Uniti semplicemente “non confermano né smentiscono” che il caso sia esistito».

Continua la lettura su: Il Fatto Quotidiano.

Commissione parlamentare

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.


Audizione di Emidio Biancone (autista del capo della DIGOS della Capitale, Domenico Spinella ai tempi del sequestro Moro).

Terrorismo: le trame in Italia

blitzNato a pochi chilometri da Stoccarda e residente in un paese del nordest italiano. Un perfetto insospettabile ma che il profilo anagrafico non ha tratto in inganno gli investigatori. Sono decine le inchieste aperte in tutta l’Italia. L’allarme arriva dai servizi di sicurezza nella relazione al parlamento e dai dati investigativi riportati nell'ultimo rapporto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Segue su l’Espresso.

Accadde il 05.02.2006

RAI Storia - A Trebisonda, in Turchia, viene ucciso, al termine di una messa, il sacerdote italiano Andrea Santoro. L’assassino è uno studente sedicenne, che dichiara di aver agito per vendicare Allah, rappresentato, insieme a Maometto, in alcune caricature, pubblicate il 30 gennaio su giornali danesi e norvegesi. In tutti i paesi musulmani, dall'Asia all'Africa, si succedono attacchi alle sedi diplomatiche europee e a chiese cristiane. Don Santoro è noto per il suo impegno nel promuovere il dialogo tra Cristianesimo e Islam.

Accadde il 30.01.1933

RAI Storia - Hindenburg nomina cancelliere Adolf Hitler, leader del partito di maggioranza relativa. Per dodici anni terrà il potere in Germania, artefice dei peggiori crimini contro l’umanità del XX secolo. Egli stesso porrà termine alla sua vita nel bunker della morte il 30 aprile del 1945.