Infortunio sul lavoro

Della errata esecuzione dei piani per la sicurezza è responsabile il datore di lavoro poiché riveste il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza sul luogo di lavoro, con specifico riferimento all'organizzazione e gestione della realizzazione dell’opera; ma ne rispondono per omessa vigilanza anche dirigenti, preposti e altre figure apicali.


Infatti, come scrivono i giudici di Cassazione: «Nell'ottica di una pluralità di soggetti che concorrono alla sicurezza del lavoro […] anche il committente, che assume l'iniziativa della realizzazione dell'opera, provvedendo a programmarla e a finanziarla anche se l'esecuzione venga affidata a terzi, assuma una quota di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica collocandosi accanto al datore di lavoro nella titolarità degli obblighi di protezione, con la possibilità di demandarli ad altra figura, questa ausiliaria, del responsabile dei lavori, anziché occuparsene direttamente. Per gli aspetti tecnici delle competenze facenti capo al committente in materia antinfortunistica, lo stesso, o per lui il responsabile dei lavori, si avvale di figure specializzate distinte per la fase della progettazione e della realizzazione, che sono appunto il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione. Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti […] ed assolvono compiti delicati, quali, per il coordinatore in fase di progettazione, redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi […]; per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 1) controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 2) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice come piano di dettaglio, ed assicurarne la coerenza col PCS; 3) adeguare il piano di coordinamento e sicurezza e il fascicolo di valutazione dei rischi in relazione all'evoluzione dei lavori e all'eventuali modifiche intervenute; 4) organizzare tra i datori di lavoro operanti nello stesso cantiere la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere; 5) infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati […]. Trattasi di figure, quelle dei coordinatori per la sicurezza, le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 20068/2016; udienza e decisione del 30 marzo 2016).