Responsabilità del datore

Il datore di lavoro ha sempre il dovere di tutelare l’incolumità del lavoratore, tenendo conto anche l’eventuale comportamento inadeguato del dipendente: «Il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito è corretto su questo tema, laddove ha affermato che il datore di lavoro avrebbe dovuto conformarsi alle regole di cautela e prendere in doverosa considerazione, stante la sua posizione di garanzia, il rischio di interferenza tra l'attività svolta dal gruista e quella del classificatore dei rottami, valutando anche un eventuale comportamento inadeguato del dipendente [...] Il rispetto delle norme prevenzionali ha infatti lo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti che è fisiologico possano avere alla base l'errore dell'operatore, generato anche da imprudenza. Proprio al fine di scongiurare tali eventi nefasti, evitabili rispettando gli standard di sicurezza imposti dalla legge, vi sono soggetti chiamati al ruolo di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio antinfortunistico: essi non possono pretendere esonero di responsabilità in caso di condotta inadeguata del lavoratore, fatto salvo il contegno abnorme, che si configura in caso di comportamento anomalo, assolutamente estraneo alle mansioni attribuite, esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere [...] e non anche quando il lavoratore compia un'operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 39494/2016; udienza e decisione del 6 luglio 2016).