Raccomandazioni UE

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2016 (C-439) le raccomandazioni indirizzate ai giudici nazionali dalla Corte di giustizia per la presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale, aggiornando il testo adottato dopo l'entrata in vigore (1 novembre 2012) del nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia. Le nuove raccomandazioni riaffermano le caratteristiche essenziali del procedimento pregiudiziale, al contempo fornendo ai giudici nazionali... Segue

In tema di diffamazione

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la condanna inflitta ad una persona la quale aveva indicato un uomo come omosessuale. Nel senso che, nell'attuale contesto sociale, riassumendo il principio sancito dai giudici, tale termine non assume più quel carattere negativo che lo ha invece contraddistinto fino al recente passato. Infatti, si legge in sentenza: «Secondo l’elaborazione tradizionale di questa Corte e della dottrina, oggetto di tutela nel delitto di diffamazione è l’onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico [...]. In definitiva, secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell’onore, ciò che viene tutelato attraverso l’incriminazione di cui si tratta è l’opinione sociale del “valore” della persona offesa dal reato.

Fenomeni corruttivi

Sui fenomeni corruttivi si è scritto e detto tanto, e tuttora si scrive, ma sempre o comunque perlopiù quando tale fenomeno riguarda realtà di medio grandi dimensioni. Molto più raramente invece quando il fenomeno riguarda realtà sociali più modeste. Eppure, mi permetto di aggiungere, la corruzione amministrativa nelle piccole realtà locali è allo stesso modo presente e dannosa per la collettività intera allo stesso modo che in realtà più grandi. Forse anche in maniera maggiore se si moltiplicassero i fenomeni corruttivi considerati minori per il numero delle realtà sociali in cui essi sono incardinati e si manifestano più o meno platealmente. Estratto da “Corruzione ad alta virulenza” (M. Lilli, 2016).

Sicurezza dei macchinari

Il datore di lavoro è comunque e in ogni caso responsabile della sicurezza concernente i macchinari utilizzati dai dipendenti: «Quanto alle disposizioni cautelari violate, si ricorda in particolare che l'art. 71 D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto […] nella specie, [...] il rischio era conosciuto o quanto meno conoscibile da parte del datore di lavoro, ma non adeguatamente fronteggiato, atteso che, secondo quanto riferito dall'ispettore del lavoro [...] i lavoratori procedevano comunemente a protezione aperta per questione di ritmi, sebbene la manomissione della chiavetta di protezione fosse manovra che richiedeva di agire sulle viti e sui bulloni di fissaggio; da ciò si desume che […] pur mettendo a disposizione degli operatori un'apparecchiatura provvista di un dispositivo di sicurezza e pur risultando che tale dispositivo venisse in alcuni casi rimosso dai dipendenti, non agiva in modo da scongiurare il rischio che costoro potessero rimuovere detto dispositivo e, anche solo accidentalmente, posizionassero le dita in corrispondenza della zona di taglio» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 44327/2016; udienza e decisione del 30 settembre 2016).