Sociologia Contemporanea

Di seguito alcuni contributi tratti da “Sociologia Contemporanea” (Rivista Telematica di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale. Pubblicazione Online ISSN 2421-5872). Anno 2016

Economia, politica e criminalità

Economia, politica, criminalità organizzata. Il Panopticon, paradigma del potere, in, “Sociologia: La Società in Rete” (anno VIII), pp. 37-44. ISSN 1970-5972.

Ambiente lavorativo

Come spesso ricordo durante dibattiti a tema, sempre più di frequente sono i casi in cui i datori di lavoro cercano, o per loro conto fanno cercare, dati (meglio dire informazioni) sul comportamento assunto dai propri dipendenti al di fuori dell’ambiente lavorativo. Così come altrettanto di frequente, sempre negli ultimi anni, è attuata la medesima procedura nei riguardi di quanti, per esempio, inviano il proprio curriculum all'indirizzo di qualche azienda al fine di essere selezionati per un ambito posto di lavoro. In entrambi i casi, la ricerca di tali informazioni si concretizza attraverso ciò che è possibile reperire sui social network, il più delle volte fonti aperte e liberamente consultabili da chiunque su internet. Estratto da “Social network e datori di lavoro” (M. Lilli, 2016).

Sul ragionevole dubbio

Codice di procedura penale, Parte seconda, Libro settimo, Titolo III, Capo II, Sezione II. Articolo 533 «Condanna dell’imputato». Comma 1: «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». Quella appena citata non è solo una norma stabilita dall'ordinamento, ma, dal mio punto di vista, una condizione e stato di fatto che guida chi è chiamato a giudicare coloro che possono incappare nelle maglie della giustizia, a prescindere dalla reale colpevolezza inerente ai fatti loro contestati. Estratto da “Sul ragionevole dubbio” (M. Lilli, 2016).

Banca dati della reputazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rigettato il progetto elaborato e presentato da una associazione e da una società preposta alla gestione del rating reputazionale, vale a dire di una banca dati della reputazione, poiché tale iniziativa viola le norme del Codice sulla protezione dei dati personali, soprattutto incidendo negativamente sulla dignità delle persone: «L'infrastruttura, costituita da una piattaforma web e un archivio informatico, dovrebbe raccogliere ed elaborare una mole rilevante di dati personali contenuti in documenti “caricati” volontariamente sulla piattaforma dagli stessi utenti o “pescati” dal web. Attraverso un algoritmo, il sistema assegnerebbe poi ai soggetti censiti degli indicatori alfanumerici in grado, secondo la società, di misurare in modo oggettivo l'affidabilità delle persone in campo economico e professionale.

La Corte costituzionale

Dal sito ufficiale della Corte: «Quando l'Assemblea costituente si accinse ad elaborare il testo della Costituzione della Repubblica italiana […] fece una scelta di fondo: attribuire alla nuova Costituzione una forza "superlegislativa", così che le leggi "ordinarie" non potessero modificarla né derogare ad essa […] così da attribuire ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e alle altre regole che assicurano l'equilibrio fra i poteri la massima resistenza anche di fronte alle leggi del Parlamento. A questa scelta la Costituente fece seguire coerentemente […] la previsione […] di una Corte costituzionale, con le funzioni […] di giudicare: "sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”, nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. A quest'ultimo compito si aggiungeva originariamente quello di giudicare i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni». RAI Storia, nell'anno del sessantesimo (1956-2016) dalla entrata in funzione della Corte Costituzionale, nel filmato che segue, ha intervistato il Presidente attualmente in carica della Corte, il prof. Paolo Grossi.

La convivenza possibile

Tra le varie letture di cui mi interesso, alcuni giorni fa sono stato attratto dal seguente articolo, pubblicato dalla rivista “Il Bollettino Salesiano”, dicembre 2016, dal titolo “Marocco. Una scuola salesiana in un paese musulmano”, pp. 8-11: «Una scuola aperta al quartiere. Per dare un'idea del lavoro realizzato dall'Istituto, si dovrebbe parlare anche dei numerosi progetti che accrescono i legami tra la scuola e il quartiere: il centro culturale e sportivo aperto ai giovani che non frequentano la scuola, la biblioteca per tutti, il progetto Passerella rivolto gratuitamente ai bambini che non hanno mai frequentato la scuola, la palestra Don Bosco utilizzata da tutte le associazioni sportive locali. La molteplicità di progetti dà ovviamente lustro all'Istituto Bosco. Tra il direttore e i suoi collaboratori, cristiani e musulmani, che lavorano nella scuola e nei centri di formazione professionale esiste una vera e propria complicità. È una roccia solida, che conferisce all'Istituto di Kenitra, al di là delle differenze religiose, un vero spirito di famiglia». Questa è la realtà. Segue...

Sicurezza sul lavoro

Il caso ThyssenKrupp (Torino). La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la responsabilità per cosiddetta «colpa imponente» gli imputati per l’incendio verificatosi nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, cagionando il decesso di alcuni operai. Stabilendo inoltre che per la configurazione del reato previsto e punito dall'articolo 437 Codice penale, non è necessario che l’evento dannoso di fatto si verifichi [1].

Diritti dei minori

La Corte Costituzionale, con la sentenza qui in esame, si è pronunciata in merito all'automatica attribuzione del cognome (paterno) ai figli, delineando, di fatto, profili di incostituzionalità dell’attuale normativa che non consente ai coniugi, laddove d’accordo, al momento della nascita dei propri figli, di trasmettere loro anche il cognome materno. Ne consegue quindi, allo stesso modo, nei casi in cui la norma non consente ai genitori adottivi, sempre di comune accordo, di trasmettere ai figli anche il cognome materno al momento dell’adozione.

Incandidabilità elettiva

La Corte costituzionale, investita del caso, torna ad esprimersi sulla legittimità della cosiddetta “Legge Severino” (Legge 6 novembre 2012, n. 190 - «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione». Nella specie, richiamando pronunce precedenti, si riafferma il principio secondo il quale le misure di non candidabilità, ovvero decadenza o sospensione del soggetto interessato, non rivestono mero carattere sanzionatorio, bensì rappresentano la diretta conseguenza del decaduto requisito soggettivo necessario per l’accesso alle cariche elettive.

Testamento biologico

Con specifico riguardo in materia di “Testamento biologico”, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti».

Il Governo e la Costituzione

Vista e discussa sbrigativamente, si usa dire che il nuovo Governo che si appresterà a giurare sarà il cosiddetto “quarto” non eletto dal Popolo sovrano. A partire dunque dalle dimissioni di Berlusconi (2011), si sono susseguiti: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni (salvo imprevisti). Ebbene, se invece la questione si affronta dal punto di vista prettamente costituzionale, così come dovrebbe essere, ci si accorge che tale assunto (Governo non eletto dal Popolo) è un qualcosa che non trova riscontro nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Motivazione della sentenza

Richiamando altre pronunce, la Suprema Corte ha ribadito che il «principio consolidato sia quello secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione». Inoltre, si configura l’ipotesi di non corretta motivazione «quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza n. 17932/2012, Udienza del 27.09.2012, pubblicazione del 18.10.2012).

Accadde oggi, 12.12.1969

Milano. Il riferimento è all'episodio criminale noto come la “Strage di Piazza Fontana”. Come ricorda RAI Storia: «una bomba esplode all'interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Piazza Fontana. La deflagrazione uccide 17 persone e ne ferisce altre 88. Lo stesso giorno viene scoperta una bomba anche nella sede della Banca Commerciale Italiana, fortunatamente inesplosa. Altri tre ordigni esplodono nello stesso giorno a Roma facendo complessivamente 17 feriti. La bomba inesplosa di Milano viene fatta successivamente brillare; in questo modo vengono distrutti elementi probatori fondamentali per risalire ai responsabili degli attentati. Dopo anni di indagini e processi, la strage è ancora senza colpevoli».

Condanna dell'imputato

Sentenza di condanna, articolo 533 Codice di procedura penale: «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio». Ebbene: «come è stato ben evidenziato in dottrina, ragionevole dubbio non è il mero dubbio sempre possibile o il dubbio fantasioso o immaginario, ma è il dubbio che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, lascia la mente dei giudici in una condizione tale per cui non possono affermare una convinzione incrollabile, prossima alla certezza morale (da intendersi come pratica certezza), sulla fondatezza dell’accusa» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 42056/2016; decisione del 26.5.2016, deposito del 6.10.2016).

In tema di prova genetica

Nel caso in esame, secondo l’assunto della difesa di una persona condannata per furto, la relazione tecnica prodotta dal RIS non sarebbe utilizzabile allorché all'imputato non fu chiesto di prestare consenso al prelievo di materiale biologico, né fu stata richiesta dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari autorizzazione al prelievo, né tanto meno un’ordinanza autorizzativa del giudice in tale direzione. In effetti: «Il prelievo era avvenuto negli uffici dei carabinieri, dove l’imputato era stato convocato. Le tracce di materiale biologico erano state lasciate su un bicchiere di plastica in cui, poco prima, i carabinieri avevano versato del liquore poi offerto all'imputato».

Corte Ue e sicurezza sul lavoro

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con l’Ordinanza qui in esame, ha stabilito che l’impresa, in sede di gara, deve tassativamente indicare in maniera separata gli oneri relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pena, l’esclusione dalla gara stessa. Scrivono i giudici: «Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice» (cfr. Corte di giustizia Ue, Sezione VI, 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16).