mercoledì 7 dicembre 2016

In tema di prova genetica

Nel caso in esame, secondo l’assunto della difesa di una persona condannata per furto, la relazione tecnica prodotta dal RIS non sarebbe utilizzabile allorché all'imputato non fu chiesto di prestare consenso al prelievo di materiale biologico, né fu stata richiesta dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari autorizzazione al prelievo, né tanto meno un’ordinanza autorizzativa del giudice in tale direzione. In effetti: «Il prelievo era avvenuto negli uffici dei carabinieri, dove l’imputato era stato convocato. Le tracce di materiale biologico erano state lasciate su un bicchiere di plastica in cui, poco prima, i carabinieri avevano versato del liquore poi offerto all'imputato».
Ebbene, su tali premesse, il «prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo e, essendo solo prodromico all'effettuazione di “accertamenti tecnici”, non richiede l’osservanza delle garanzie difensive. Solo per le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico è necessaria l’osservanza delle garanzie difensive. Quanto poi alla comparazione fra i campioni di DNA repertati e quelli provenienti dall'imputato si tratta di atto ripetibile ovvero si tratta di attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della polizia giudiziaria (riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell’imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto) è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 49610/2016; decisione del 01.07.2016, deposito del 23 novembre 2016).