Testamento biologico

Con specifico riguardo in materia di “Testamento biologico”, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti».
Brevemente, i giudici delle leggi hanno così motivato: «D’altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione. Il legislatore nazionale è, nei fatti, già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), mentre, in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo l’interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato» (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 262/16; decisione del 18.10.2016; depositata il 14 dicembre).