sabato 21 gennaio 2017

Misura di sicurezza

Anche in presenza di reati di particolare gravità e allarme sociale, con conseguente condanna, nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia disposto una misura di sicurezza ulteriore (nello specifico trattasi di espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino straniero), e laddove il pubblico ministero non abbia proposto impugnazione in tal senso, il giudice del grado di appello «anche quando la misura di sicurezza […] sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata», in quanto la norma di riferimento «estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave» (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 1089/17; udienza e decisione del 7 ottobre 2016; deposito 11 gennaio 2017).