mercoledì 18 gennaio 2017

Truffe online

In materia di truffa perpetrata per mezzo di internet, nei casi in cui non è stato possibile accertare il luogo dove materialmente è stato riscosso il denaro – né può essere considerato il luogo dove è stato effettuato il pagamento –, competente a decidere è il «giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato», secondo quanto disposto dell’articolo 9, comma 2 Codice di procedura penale. Scrivono i giudici: «Secondo la tesi difensiva, il tribunale competente dovrebbe essere o il Tribunale di [...] (in quanto nel suddetto circondario era posto l'ufficio postale [...] dove era stato sottoscritto il contratto ed acceso il c/c [...] o il Tribunale di [...] (in quanto nel suddetto circondario [...] - luogo di residenza dell'imputata - era posta la sede dell'ufficio postale dove l'imputata aveva materialmente conseguito la disponibilità del denaro accreditato). La Corte di Appello [...] ha disatteso la suddetta tesi».


Ebbene, poiché nel caso in esame il pagamento avvenne tramite bonifico bancario, il meccanismo che viene a concretizzarsi così funziona: «chi effettua il pagamento (nella specie le persone truffate) perde subito il denaro (anche se, fintanto che il beneficiario non lo riscuota, l'ordine può essere revocato con conseguente re-impossessamento del denaro da parte di colui che ha effettuato l'ordine); il beneficiario (nella fattispecie, l'imputato agente), consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell'ufficio bancario o postale dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata. Quindi, stante il suddetto meccanismo, anche per le ipotesi in cui la truffa si realizza a seguito di accredito a mezzo di bonifico bancario (o postale) da parte della vittima sul conto corrente dell'agente, si applica il principio di diritto di cui si è detto. Alla stregua dei suddetti principi, la motivazione della Corte è, quindi, errata nella parte in cui ha ritenuto la competenza del giudice del luogo in cui l'acquirente effettuò l'accredito [...]. Pertanto, non essendo, sicuramente competente il Tribunale [...] circondario nel quale furono eseguiti i bonifici bancari [...], peraltro [...], secondo la Corte territoriale, non vi è alcuna prova del luogo dove l'imputata riscosse la somma di denaro», ne consegue la competenza del «giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza n. 48027/2016; udienza e decisione del 20 ottobre 2016).