lunedì 12 giugno 2017

Esecuzione pena

Libero Quotidiano. Ex giudice della Cassazione commenta la Sentenza n. 27766/17 della Prima Sezione Penale della stessa Corte, pronunciata il 22 marzo 2017, avverso l’Ordinanza del 20 maggio 2016 n. 299 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione pena e, in subordine, di esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare per motivi di salute. Infatti, come si legge nell'articolo qui linkato, con riferimento alle patologie in questione, esse: «possono essere curate anche in ambiente carcerario, perché episodi di aggravamento erano già stati adeguatamente fronteggiati con tempestivi interventi di ricovero, addirittura presso l'azienda ospedaliera universitaria di Parma». Inoltre: «Il Tribunale ha evidenziato l'altissimo tasso di pericolosità del detenuto, soggetto di notevolissimo spessore criminale che ricopriva la posizione di vertice assoluto dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, ancora pienamente operante». Continua a leggere →